Superbonus 110%

Che cos’è?

Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) ha previsto anche il cosiddetto “Superbonus” che è un’agevolazione fiscale che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi mirati nel campo della efficienza energetica (come ad esempio interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).
Erano già state previste delle detrazioni per gli interventi di recupero degli immobili, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), a cui le nuove misure si aggiungono.

Come usufruire dell’agevolazione fiscale?

Il vantaggio fiscale è fruibile in via diretta oppure sotto forma di contributo anticipato (sconto dai fornitori dei beni o servizi) oppure ancora attraverso la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020. (scaricabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus)

Soggetti a cui si rivolge il bonus:

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
– condomìni
– persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
– Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
– Onlus e associazioni di volontariato;
– associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
I soggetti diversi dalla persone fisiche sottoposti a ires rientrano tra i beneficiari soltanto nel caso in cui e partecipino alle spese per interventi effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi oggetto di agevolazione

Interventi principali o trainanti ( quelli inseriti nell’elenco delle spese contenute nel decreto Rilancio)
– interventi di isolamento termico sugli involucri
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
– interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
– interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico ed in particolare: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,.
Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili e i limiti di spesa consultare la guida ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110__.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69 )

Vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da suddividere tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di uguale importo, fino all’importo massimo dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi (irpef/ires).
oltre alla detrazione diretta degli importi dall’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi è possibile fruire delle agevolazioni
1) optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura);
2) cedendo il credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione il contribuente deve acquisire anche
– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
– l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 
 
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