L’imposta sostitutiva nei mutui bancari

Che cosa s’intende per mutuo bancario?

Il regime fiscale dei finanziamenti a medio e lungo termine (medio se la durata è fissata tra 18 mesi e 5 anni, lungo sopra ai 5 anni) effettuate da istituti di credito (banche o assimilati), è particolarmente agevolato. Difatti questi atti non sono soggetti all’imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative ed invece è dovuta un’unica imposta sostitutiva. il tutto purchè si eserciti all’interno dell’atto di finanziamento una specifica opzione in tal senso.

Presupposti per l’applicazione del regime agevolato

Per applicare l’imposta sostitutiva – in luogo di tutte le imposte normalmente dovute – devono sussistere tre condizioni:

  1. La qualità del soggetto che concede il finanziamento, in quanto deve trattarsi di aziende e istituti di credito ( quindi: banche italiane, succursali di italiane di banche estere, comunitarie o extracomunitarie, banche comunitarie che operano in Italia). Sono parificati alle banche: enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti in riferimento all’acquisto di una abitazione (anche seconda abitazione);
  2. Il finanziamento deve essere, come sopra specificato, qualificabile come a medio e lungo termine, quindi la durata minima, nello stesso non può essere inferiore ai 18 mesi e un giorno. Tuttavia, il contratto può prevedere la facoltà di recesso per l’istituto mutuante al verificarsi di determinati fatti (inadempimento o diminuzione della garanzia patrimoniale) del venditore e ciò non impedisce di usufruire dell’agevolazione, purchè la possibilità di recedere sia subordinata al verificarsi, per l’appunto di determinati fatti, altrimenti – nel caso contrario, di possibilità di recedere ad nutum (senza alcuna ragione) prima dei 18 mesi – non è possibile usufruire di dette agevolazioni. L’estinzione anticipata del mutuo prima della scadenza dei 18 mesi non comporta la decadenza dall’agevolazione;
  3. Deve essere effettuata una specifica opzione per iscritto nel contratto di finanziamento da esercitarsi congiuntamente dai contraenti (mutuante e parte mutuataria).

Esempi di finanziamenti agevolati

A titolo esemplificativo e non tassativo, si elencano alcuni casi concreti in cui è applicabile l’agevolazione:

  • finanziamento in genere, anche contratti all’estero;
  • contratto condizionato di mutuo fondiario;
  • mutuo di scopo;
  • apertura di credito;
  • finanziamento concesso per consolidare debiti preesistenti.

L’agevolazione si applica solo al finanziamento?

L’agevolazione si estende a tutte le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo (ipoteche, fideiussioni etc.) da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito

Cos’è l’imposta sostituiva?

Il trattamento agevolato consiste nel versamento di un’unica imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva viene versata dalle banche, ma di fatto grava sui privati che chiedono il finanziamento, in quanto questi ultimi incassano la somma presa in prestito, al netto di quanto versato dalla banca per l’imposta sostitutiva. La trattenuta normalmente avviene al momento dell’erogazione del finanziamento.
L’imposta sostitutiva ha due aliquote diverse, che si applicano prendendo a base imponibile l’importo del mutuo e precisamente:

  • 0,25% per finanziamenti destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni per l’agevolazione prima casa; per i finanziamenti per liquidità; per finanziamenti erogati a imprenditori e società;
  • 2% si applica per l’acquisto della seconda casa.
 
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